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La
legge Bersani (Decreto Legislativo n. 114/1998).
Interpretata dalla circolare n.3487/c del 01 giugno 2000
Il commercio elettronico, ovvero l'attività
commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo
di un sito Web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti
del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno,
è soggetta alla disciplina dell'art. 18 del decreto 114/98,
che regolamenta le vendite per corrispondenza, televisione
o altri sistemi di comunicazione pertanto è soggetta a preventiva
comunicazione al comune.
Essa può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione da parte del comune. Nella stessa deve
essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti
per l'esercizio dell'attività prescritti dall'art. 5 del decreto
114/98, nonché il settore merceologico di attività. Nel caso
in cui il settore merceologico sia quello alimentare, il soggetto
deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali
indicati alle lettere a) b) e c) del comma 5 dell'art. 5 del
medesimo decreto. Il possesso del requisito professionale
prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti
avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il
mezzo elettronico.
Con la circolare n. 3487/C del 1 giugno 2000 il Ministero
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato ha fornito
alcune indicazioni sulla disciplina da applicare alle vendite
effettuate a mezzo sistema elettronico, che si riassumono:
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E' vietato inviare prodotti al consumatore
se non a seguito di specifica richiesta.
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E' consentito l'invio di campioni di
prodotti o di omaggi al consumatore solo se non vi siano
spese o vincoli a carico del medesimo. In caso di violazione
di tali obblighi è prevista la sanzione amministrativa
di importo pari ad un minimo di 5 milioni e ad un massimo
di 30 milioni (art. 22 comma 1 DL. 114/98).
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La vendita all'ingrosso con il commercio
elettronico potrà essere esercitata unicamente previa
dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali
per il settore alimentare, resa dall'imprenditore al momento
dell'iscrizione al Registro Imprese. L'operatore che intenda
vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha facoltà di
utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree
del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio:
in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo
in condizione di individuare chiaramente le zone del sito
destinate alle due tipologie di attività.
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La regolamentazione del commercio elettronico
non si applica alla figura degli intermediari come gli
agenti di commercio, ovvero gli agenti di affari in mediazione,
i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche,
amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento
di dette attività.
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Restano escluse dall'applicazione del
decreto le attività esercitate in maniera occasionale.
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A tutela dei consumatori vengono applicate
le disposizioni in materia di contratti negoziati fuori
dei locali commerciali e quelle relative alla protezione
dei consumatori nei contratti a distanza rispettivamente
contenute nel D.lgs n. 50/1992 e nel D.lgs n. 185/99 (le
medesime norme che disciplinano, ad esempio, il diritto
di recesso del consumatore).
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